PROROGA VERSAMENTI 2019
In sede di conversione del c.d. “Decreto Crescita”, è stata disposta la proroga al 30.9.2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:
- che scadono tra il 30.6.2019 e il 30.9.2019;
- a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), i nuovi Studi di Settore.
La disposizione attuale è più ampia rispetto a quelle passate, poichè:
- ricomprende tutti i versamenti che scadono tra il 30.6.2019 e il 30.9.2019;
- non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.
Il nuovo termine del 30.9.2019 si applica solo per quest’anno, in deroga alle scadenze ordinarie.
SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI
La disposizione si applica solamente ai soggetti che contemporaneamente:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite pari a €5.164.569,00.
La proroga in esame interessa anche i seguenti soggetti:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
Per i contribuenti c.d. "minimi" e forfettari, i soggetti che hanno iniziato o cessato attività nell'anno, per chi ha avuto un non normale svolgimento dell’attività, pur non essendo espressamente prevista l'applicazione della proroga, in base alla circ. Agenzia delle Entrate 6.7.2007 n. 41, § 4 e comunicato stampa Min. Economia e Finanze 13.6.2013 n. 94, deve ritenersi che possano beneficiare del differimento al 30.9.2019 anche tutti i soggetti citati.
La proroga in esame non riguarda le persone fisiche che presentano il modello 730/2019.
I VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA
Riepilogando, i versamenti prorogati sono i seguenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019.
Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:
- a tutti i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.
Rientrano quindi nella proroga i versamenti riguardanti, in particolare:
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRPEF;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRES;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’IRAP;
- il saldo 2018 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2018 e l’eventuale acconto 2019 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 della “cedolare secca sulle locazioni”;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
- le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2018 e l’eventuale primo acconto 2019 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).
La proroga si applica anche al versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
Il termine del 30.9.2019 si applica anche al versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS. Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.
La proroga dovrebbe applicarsi anche alla contribuzione dovuta dai geometri alla Cassa Geometri.
In relazione a tali professionisti, infatti la liquidazione dei contributi dovuti avviene mediante la compilazione del quadro RR, sezione III, del modello REDDITI PF 2019 e le relative scadenze di versamento sono, come regola generale, unificate con quelle fiscali.
Deve ritenersi, per estensione, che anche il Diritto Annuale per l'iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese possa beneficiare della proroga al 30.9.2019, ricorrendone le condizioni. Infatti, ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
RATEIZZAZIONI
Il differimento al 30.9.2019 del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di ridurre a tre il numero massimo delle rate, scadenti:
- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato);
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).