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CORRISPETTIVI TELEMATICI

 

Il Decreto legislativo 127/2015 e successive modifiche prevedono che, a decorrere dall’1.7.2019, i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto, ristoranti, alberghi, artigiani, aventi un volume d’affari annuo ai fini IVA superiore a 400.000,00 euro, debbano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite registratore telematico. Per tutti gli altri soggetti aventi volume d’affari IVA inferiore alla citata soglia, l’obbligo è posticipato all’1.1.2020.

I Registratori di cassa telematici
I nuovi registratori telematici sono strumenti individuati dall'Agenzia delle Entrate per garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Essi registrano i dati in memorie permanenti e inalterabili e li inviano telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Preliminarmente, l’esercente dovrà far attivare il registratore dai soggetti autorizzati, in modo che l’apparecchio venga censito e reso identificabile mediante l’attribuzione di un QRcode. Il registratore sarà considerato “in servizio” soltanto con il primo invio dei dati. Fino a tale momento, l’apparecchio potrà comunque essere utilizzato come registratore di cassa.

Effetti
Ai fini fiscali la norma prevede i seguenti effetti:

  • il venir meno dell’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi;
  • la possibilità di non stampare più alcun documento da rilasciare al cliente (salvo il caso di esplicita richiesta di quest’ultimo di emissione di fattura).

Agevolazioni fiscali
Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento dei “misuratori fiscali”, la normativa ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale. Il contributo è concesso solamente se l'acquisto o l'adattamento avviene mediante mezzi di pagamento tracciati.

Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti.

Sanzioni per il mancato adeguamento
Il mancato adeguamento comporta rispettivamente:

  • una sanzione pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non correttamente documentato;
  • una sanzione consistente nella sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 3 giorni ad un mese qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni.

Le suddette sanzioni sarebbero applicate anche qualora il contribuente continuasse ad utilizzare il vecchio registratore di cassa ad aggiornare il registro dei corrispettivi.

Aggiornamento del 18 giugno 2019
Il c.d. Decreto Crescita 2019 (D.L. n. 34/2019) concede a regime, in tema di corrispettivi telematici, ben 12 giorni per effettuare l'invio telematico e, per i primi sei mesi di applicazione della normativa, si potranno inviare entro 30 giorni dalla data delle operazioni senza incorrere in sanzioni.

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